Approvato il "Decreto Bollette"
Le principali misure per famiglie e imprese:
Bonus 200€ per nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 €
Taglio degli oneri di sistema (componente ASOS) per i clienti non domestici con potenza superiore a 16.5 kW
Rinvio di 2 anni del passaggio al mercato libero di clienti e microimprese vulnerabili
Potenziamento della trasparenza delle offerte sull'energia
Misure per le imprese a compensazione degli effetti indiretti della tassa sulle emissioni ETS
Il testo del decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 Febbraio 2025
Il 28 febbraio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 il Decreto-Legge n. 19, noto come "Decreto Bollette 2025", che introduce misure urgenti per sostenere famiglie e imprese nell'affrontare i costi energetici e migliorare la trasparenza nel settore.
Contributo straordinario per le famiglie - Il decreto prevede un contributo straordinario di 200 euro per le forniture di energia elettrica dei clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro. Si aggiunge alle agevolazioni già esistenti per le famiglie a basso reddito, ampliando significativamente la platea dei beneficiari.
Disposizioni per i clienti vulnerabili - Vengono introdotte nuove norme per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, con l'Acquirente Unico che svolgerà un ruolo centrale nell'approvvigionamento centralizzato dell'energia.
Misure per le imprese - Il decreto autorizza una spesa di 600 milioni di euro per il 2025 destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Sono previste anche agevolazioni per le PMI, come l'azzeramento per un semestre della componente ASOS delle bollette per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Trasparenza nelle offerte - L'ARERA è incaricata di definire misure per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas sul mercato libero. Questo include la semplificazione dei componenti dei corrispettivi e la previsione di documenti tipo per i fornitori.
Rafforzamento dei poteri sanzionatori - Il decreto potenzia i poteri delle autorità di vigilanza, permettendo l'adozione di misure cautelari anche prima dell'avvio di procedimenti sanzionatori.
Impatto e obiettivi - Queste misure mirano a proteggere i consumatori più vulnerabili dagli aumenti dei costi energetici, sostenere la competitività delle imprese e migliorare la trasparenza del mercato energetico. Il decreto rappresenta un importante intervento del governo per affrontare le sfide energetiche attuali, con un focus particolare sulla tutela delle fasce più deboli della popolazione e sul supporto al tessuto produttivo nazionale.
L'efficacia di queste misure sarà monitorata nei prossimi mesi, con la possibilità di ulteriori interventi se necessario per garantire la stabilità dei prezzi energetici e la protezione dei consumatori.
Vediamo le novità in sintesi:
Art. 1 : Contributo straordinario di 200 euro per forniture di energia elettrica a clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro nel 2025.
- Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Art. 2 : Disposizioni per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili, incluse modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
- Sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.
- Dalla data di entrata in vigore del decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facoltà di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente la maggior tutela competente per area territoriale.
Art. 3 : Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese, con autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro per il 2025.
- E' autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
Art. 4 : Disposizioni per contenere i costi energetici di famiglie e microimprese vulnerabili.
- Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie e microimprese vulnerabili, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale.
- Per le predette finalità, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, è iscritto su un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
- Il decreto può essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto aggiornamento del documento di programmazione.
- L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con proprie delibere, individua, in favore dei soggetti, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo.
- Dall'adozione dei decreti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5 : Misure per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas sul mercato libero.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi.
- Con il provvedimento, l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.
- In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Art. 6 : Disposizioni per rafforzare l'efficacia dei procedimenti sanzionatori delle Autorità di settore.
- Il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e sempre ché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione, comporta l'oscuramento del sito internet.
Art. 7 : Entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (cioè il 01.03.2025) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
