PEC Amministratori e Registro Imprese: Obbligo di Iscrizione, Chiarimenti e Scadenze

20.03.2025

L'obbligo di iscrizione del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di società nel Registro delle Imprese è stato introdotto dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024. Con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito chiarimenti in merito all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma, specificando i destinatari, le tempistiche di adempimento, i requisiti dell'indirizzo PEC, nonché gli aspetti relativi ai diritti di segreteria e alle eventuali sanzioni in caso di inadempienza.

Soggetti Obbligati

L'obbligo riguarda tutti gli amministratori di società, incluse quelle costituite prima del 1° gennaio 2025. Ogni amministratore è tenuto a disporre di un indirizzo PEC personale, distinto da quello della società, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti con terzi. Tuttavia, un amministratore che ricopra la carica in più imprese può indicare il medesimo indirizzo PEC per ciascuna di esse.

La normativa si applica a tutte le società di persone e di capitale, con esclusione delle società semplici (salvo quelle agricole) e delle società di mutuo soccorso. Non trova applicazione nei confronti di consorzi e società consortili, mentre potrebbe estendersi alle reti di imprese dotate di soggettività giuridica e attività commerciale.

Termini di Adeguamento

Le società già costituite devono provvedere all'adempimento entro il 30 giugno 2025.

Requisiti del Domicilio Digitale

L'indirizzo PEC comunicato deve essere attivo, valido e riconducibile unicamente all'amministratore. In linea con la disciplina vigente relativa all'iscrizione della PEC dell'impresa, si ritiene che anche la comunicazione e l'eventuale variazione dell'indirizzo PEC degli amministratori siano esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

Conseguenze dell'Inadempimento

L'omessa comunicazione della PEC dell'amministratore preclude la conclusione del procedimento di iscrizione o di nomina, determinando la sospensione dell'istruttoria da parte della Camera di Commercio. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la domanda verrà respinta.

Sebbene non siano previste sanzioni specifiche per la mancata comunicazione, l'inadempienza rientra tra le violazioni disciplinate dall'art. 2630 c.c., comportando l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 103 e 1.032 euro, ridotta a un terzo se l'adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

Conclusioni

L'obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle Imprese rappresenta un'importante misura di trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni societarie. Le imprese sono pertanto chiamate a verificare tempestivamente la conformità dei propri dati per evitare ritardi o sanzioni. Per ulteriori chiarimenti o assistenza operativa, il nostro studio è a completa disposizione per fornire il supporto necessario.

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